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Autonomia

2.3 Autonomia delle valli e della riviera di Salò

Val Camonica

L’imperatore Federico I nel 1167 concesse alla Val Camonica, considerata un unico corpo, ampi privilegi confermati successivamente.

Nel 1291 la valle nel suo insieme accettava di sottoporsi al potere di un podestà nominato da Brescia, che aveva il compito di “fare ufficiali e consigli” e di amministrare la giustizia civile e criminale.

Per il XIV secolo vi sono testimonianze dell’esistenza degli statuti della valle e di ufficiali della valle. Solo in periodo veneto tuttavia l’organizzazione sovracomunale di valle raggiunse un assetto definitivo. Con privilegio concesso in data 1 luglio 1428 dal doge di Venezia Francesco Foscari alla valle fu consentito di utilizzare i propri statuti civili e criminali, provvedimento revocato nel 1440, quando fu stabilito che il capitano, giudice solamente in civile e non in appello, doveva essere un nobile bresciano.

Ai fini fiscali la valle non era suddivisa in quadre, come il resto della provincia bresciana, ma nei pievatici o pievanatici di Rogno, Cividate, Cemmo e Edolo. Nel XVIII secolo si ritrova anche il pievatico di Dalegno e Borno.

La quota complessiva dei contributi, costituita dalle “gravezze” (imposizioni dirette) assegnate alla valle in corpo e dalle spese sostenute dalla valle per il mantenimento del proprio apparato amministrativo erano suddivise in base all’estimo tra le singole comunità.

Gli organi istituzionali di maggior rilevanza erano il consiglio generale formato dai rappresentanti eletti dalle comunità e da quelli della famiglia Federici, il consiglio dei ragionati e il consiglio segreto, formati in prevalenza dai rappresentanti di ciascun pievatico. Dal consiglio generale erano eletti gli ufficiali della valle tra i quali il più importante era il sindaco con il compito di convocare gli organi assembleari e dirigerne le discussioni e di comparire in giudizio in qualità di procuratore della valle.

Val Sabbia e Val Trompia

Non è nota invece la formazione degli enti sovracomunali della Val Sabbia e della Val Trompia, citati nell’estimo visconteo del 1385. La loro struttura istituzionale risulta essere simile a quella della Val Camonica: anche queste due valli erano amministrate da un consiglio generale cui partecipavano i rappresentanti eletti dalle comunità a esse appartenenti, mentre tra gli ufficiali di maggior rilievo vi erano i sindaci e i ragionati.

La giurisidizione civile in val Trompia era amministrata da un vicario e da giudici eletti dal consiglio generale di valle, le cause civili in terza istanza erano giudicate direttamente dal consiglio di valle. Nel caso della Val Sabbia le cause civili erano giudicate in prima istanza dai consoli generali, in appello dai giusdicenti generali e dai giudici definitori eletti dal consiglio di valle. La giurisdizione criminale era appannaggio dei tribunali bresciani.

Riviera di Salò

La riviera di Salò infine – denominata anche Magnifica patria della riviera di Salò – era un ente sovracomunale che riuniva i comuni rivieraschi del Garda bresciano. Privilegi risalenti alla prima metà del XIV secolo facevano riferimento alla “riperia” come a istituzione definita, mentre si ha notizia che nel 1334 fu decisa la riforma degli statuti della riviera. Gli statuti noti più antichi risalgono tuttavia al 1351. Sotto la dominazione viscontea venivano inviati un capitano e un podestà con il compito di amministrare la giustizia.

In età veneta la riviera di Salò mantenne condizioni di privilegio rispetto al resto del territorio bresciano. I trentaquattro comuni che appartenevano alla riviera erano suddivisi in sei quadre, ognuna delle quali eleggeva i propri rappresentanti nel consiglio generale. Dal consiglio generale erano poi eletti i deputati, cui spettava il disbrigo degli affari ordinari e l’esecuzione delle delibere del consiglio, e tutti gli altri ufficiali. Dal punto di vista giurisdizionale, dopo lunghe controversie con la città, fu stabilito che il provveditore inviato da Venezia amministrasse la giustizia criminale su Salò e i comuni della riviera, mentre il podestà inviato da Brescia fosse competente per la giustizia civile.